Dal Ministero chiarimenti su POS e DUVRI inerenti la fornitura calcestruzzo in cantiere.

il Ministero chiarisce quando è necessario redigere POS e DUVRI e quali sono le verifiche che devono effettuare gli ispettori

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota 10 febbraio 2016, n. 2597, con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del POS (Piano operativo di sicurezza) e del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili.

In base al dlgs 81/2008, art. 96, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), hanno l’obbligo di redigere il POS (piano operativo di sicurezza).

Analizzando attentamente gli art. 26 e 96 del testo unico, si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali e attrezzature” sono esonerate dall’obbligo di redazione del POS e dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI. Rimane, tuttavia, l’obbligo di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con l’azienda appaltatrice.

Pertanto, nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di:

  1. mera fornitura (il fornitore non partecipa alle lavorazioni)
  2. fornitura e posa in opera (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere)

Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del dlgs 81/2008.

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

Per capire se si tratta di mera fornitura di materiali basta far riferimento alla procedura per la fornitura in cantiere (circolare 10 febbraio 2011) approvata dalla Commissione consultiva permanente.

In particolare, affinché sia mera fornitura è necessario che l’impresa fornitrice non debba partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non debba tenere e manovrare la benna o il secchione od il terminale in gomma della pompa.

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